Nella seduta di lunedì 29 agosto 2022, la Giunta regionale su proposta della Vice Presidente Stefania Saccardi, ha approvato le delibere che disciplineranno lo svolgimento della preapertura, e le modalità di prelievo delle specie interessate (Tortora selvatica, storno e piccione).
La Giunta regionale ha previsto di consentire lo svolgimento della caccia alle specie interessate per la giornata di giovedì 1 settembre 2022 da appostamento a partire dalle ore 6:00 alle ore 19:00 ora legale.
In particolare per il prelievo della specie tortora selvatica (Streptopelia turtur) e sulla base delle indicazioni stringenti del Piano Nazionale di prelievo sarà obbligatorio utilizzare in via esclusiva il tesserino venatorio digitale (App. Toscaccia). Il carniere massimo prelevabile è quello di 5 capi giornalieri con un limite stagionale di 10 capi. Tale prelievo potrà essere esercitato da appostamento su tutto il territorio regionale e nelle Aziende Faunistico Venatorie. L’attività sarà consentita ai soli cacciatori residenti anagraficamente in Toscana e nel solo ATC di residenza venatoria. I capi abbattuti andranno segnati subito dopo l’accertamento nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino elettronico.
Per il piccione (Columba livia domestica) valgono le disposizioni di cui alla DGR n.695 del 20 giugno 2022 ed in particolare che il prelievo della specie piccione dovrà avvenire esclusivamente nei terreni ove sono state seminate o sono presenti coltivazioni di cerali autunno vernini, cereali a semina primaverile o oleoproteaginose (girasole colza fava soia favino pisello cece cartamo lino) nonché in prossimità degli stessi per un raggio di
100 metri, nel periodo compreso dalla semina alla raccolta del prodotto.Il prelievo dovrà avvenire da appostamento ed effettuato dai cacciatori residenti in toscana per un massimo di 20 capi giornalieri e 200 stagionali. Come per la tortora anche per il prelievo del piccione viene reso obbligatorio l’utilizzo del tesserino venatorio digitale (App. Toscaccia) ed i capi abbattuti andranno segnati subito dopo l’accertamento nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino elettronico stesso.
Per quanto riguarda infine lo storno, si ribadiscono le disposizioni della delibera 645 del 13 giugno 2022. Per il prelievo dello storno non sarà obbligatorio utilizzare il tesserino venatorio digitale (App. Toscaccia) ma sarà consentito in alternativa anche l’utilizzazione del tesserino venatorio cartaceo con le modalità di rendicontazione previste dalla delibera n.645 del 13 giugno 2022. I capi abbattuti andranno comunque annotati subito dopo l’accertamento nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga. Il carniere giornaliero è di 20 capi per un massimo di 100 capi per cacciatore per l’intero periodo, nel rispetto del limite massimo di prelievo stagionale di 25000 capi a livello regionale.
I capi abbattuti e annotati sul tesserino venatorio cartaceo, andranno rendicontati alla Regione con le modalità previste, entro il 27 settembre. Per coloro che utilizzano il tesserino venatorio digitale non sussiste tale adempimento in quanto la rendicontazione avviene in modo automatico.Si ricorda che per lo storno il prelievo dovrà essere esercitato sempre da appostamento nei vigneti, oliveti e frutteti e nel raggio di metri 100 dagli stessi, in presenza di frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture. Il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (anche solo una pianta) purché in piena terra.
Si ricorda infine che alla luce delle disposizioni regionali coloro che decideranno di scaricare l’apposita App Toscaccia relativa al tesserino venatorio digitale per lo svolgimento della preapertura alle specie tortora selvatica e piccione, potranno comunque tornare all’utilizzazione del tesserino cartaceo per il resto della stagione venatoria purché tale eventuale opzione avvenga entro il giorno 17 settembre ed avendo cura di provvedere alla disinstallazione della applicazione.
Oltre tale data la scelta diventa irreversibile ed il cacciatore avrà l’obbligo di continuare la stagione venatoria utilizzando solo una delle due tipologie di tesserino venatorio.
Per garantire un corretto svolgimento dell’attività venatoria e rendere la giornata di preapertura un momento di socialità in compagnia di amici e colleghi cacciatori, vogliamo brevemente richiamare alcune delle principali regole alle quali dovremo attenerci:
• L’istallazione dell’appostamento temporaneo dovrà avvenire solamente da un’ora prima dell’orario previsto per l’inizio della giornata di caccia e potrà essere esclusivamente utilizzata vegetazione spontanea, arbustiva o erbacea appartenente a specie non tutelata dalla normativa vigente.
Sono chiaramente consentiti gli appostamenti temporanei costituiti da materiale artificiale (tele, etc.).
Altra raccomandazione è quella di verificare le distanze da altri appostamenti sia fissi che temporanei.
• Mantenere la distanza di m. 80 tra appostamenti temporanei;
• m.100 tra temporaneo e fisso mentre 200 m tra temporaneo e appostamento fisso
palmipedi e trampolieri.
• Gli appostamenti temporanei devono rispettare una distanza non inferiore a m 100 dalle aree di divieto di caccia (tale limite non vale per le distanze dalle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie, fondi chiusi etc.).
• E’ vietato cacciare a distanza inferiore a 100 m da macchine operatrici agricole in funzione;
• “E’ vietato sparare da distanza inferiore a 150 m in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro da vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali.... da stabbi e stazzi, recinti ed aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro- silvo-pastorale”.
• L’esercizio venatorio è vietato a distanza inferiore a m 50 da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili.
• La distanza da mantenere dai fabbricati e immobili stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro è di m 100.
• Dopo aver abbattuto il capo di selvaggina, si dovrà provvedere al recupero ricordandosi di non lasciare l’arma incustodita nell’appostamento e uscire dallo stesso con fucile scarico ed in apposita custodia. Il capo abbattuto appena accertato, andrà immediatamente annotato sul tesserino venatorio regionale.
Al termine dell’esercizio venatorio, l’appostamento temporaneo andrà immediatamente rimosso.
Ciò vale anche per eventuali spostamenti durante la giornata di caccia da un sito ad un altro. Bisogna aver cura di raccogliere i bossoli di cartucce sparate, non solo per rispettare la legge, ma soprattutto per riguardo e cura del nostro territorio e per dare un’immagine civile e rispettosa del cacciatore.
Nelle giornate di preapertura non è consentito l’uso del cane da riporto
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